(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 18 dell'11 giugno 2008) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Art. 1. Costituzione e sede 1. La presente legge, in attuazione dell'art. 57 dello statuto, disciplina la costituzione ed il funziona-mento del collegio di garanzia, di seguito denominato collegio. 2. Il collegio e' organo ausiliario della Regione a supporto delle funzioni degli organi regionali inerenti all'attuazione dello statuto ed a garanzia del rispetto delle norme, dei principi e delle finalita' in esso sanciti. 3. Il collegio svolge le funzioni ad esso attribuite dallo statuto in autonomia e indipendenza, secondo le disposizioni della presente legge e del proprio regolamento interno. 4. Il collegio ha sede presso il consiglio regionale.