(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 18
                        dell'11 giugno 2008)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato

                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga

la seguente legge:

                               Art. 1.
                         Costituzione e sede

   1.  La  presente  legge, in attuazione dell'art. 57 dello statuto,
disciplina  la  costituzione  ed  il  funziona-mento  del collegio di
garanzia, di seguito denominato collegio.
   2. Il collegio e' organo ausiliario della Regione a supporto delle
funzioni degli organi regionali inerenti all'attuazione dello statuto
ed  a  garanzia  del  rispetto  delle  norme,  dei  principi  e delle
finalita' in esso sanciti.
   3. Il collegio svolge le funzioni ad esso attribuite dallo statuto
in  autonomia  e indipendenza, secondo le disposizioni della presente
legge e del proprio regolamento interno.
   4. Il collegio ha sede presso il consiglio regionale.